Nel 2013, ad un anziano di 86 anni di Milano viene somministrato il vaccino antinfluenzale Vaxigrip.
Due settimane dopo gli viene diagnosticata una forma di paralisi (sindrome di Guillain Barrè) associata al vaccino antinfluenzale. Il povero anziano, colpito da così grave malattia neurologica che limita le capacità motorie, muore l’anno successivo a seguito di incidente domestico in cui riporta una grave emorragia cerebrale.
Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, gli eredi chiedono un risarcimento alla Asl per la somministrazione del vaccino in presenza di una condizioni mediche già precarie (l’uomo era affetto da diabete mellito e cardiopatia) e per violazione del consenso informato.
Il Tribunale, attraverso l’ausilio di un medico legale e di un Professore di microbiologia clinica, accerta in modo inequivocabile il nesso tra vaccinazione e malattia neurologica degenerativa (sindrome di Guillain Barrè) ma ritiene che l’operato dei medici della ASL sia stato corretto perchè “la patologia contratta dal sig.X costituisce un evento naturale, un evento avverso legato alla somministrazione del medicinale , dunque una causa esterna ed estranea non immediatamente riconducibile all’operato dei sanitari della ASL”.
Si tratta, secondo il Tribunale, di “un evento inevitabile, non prevenibile, sebbene astrattamente prevedibile alla luce degli studi epidemiologici”.
A riguardo del consenso informato, il Giudice segnala le gravi inadempienze della Asl che aveva redatto e affisso all’interno del centro vaccinale un foglio illustrativo “inadeguato ed insufficiente ad una corretta informativa” con “indicazioni erronee e fuorvianti”, tra le quali l’omissione del rischio di contrarre la sindrome di Guillain-Barrè a seguito di vaccinazione antinfluenzale.
I consulenti tecnici del Giudice segnalano, inoltre, che “«quanto riportato nel foglio illustrativo a proposito di eventi avversi da vaccinazione è una sintesi molto ridotta di quanto riportato nel foglio illustrativo del vaccino antinfluenzale Vaxigrip per la stagione 2014 -2015», risultando parimenti inadeguata l’indicazione delle possibili complicanze «comuni e rare da vaccinazione»”.
Le gravi inadempienze della Asl sul consenso informato non determinano, però, il riconoscimento di un risarcimento agli eredi, in quanto, secondo il Giudice, l’ottantaseienne, anche se fosse stato messo a conoscenza dei rischi connessi alla vaccinazione, avrebbe dato il consenso sulla scorta delle vaccinazioni antinfluenzali a cui si era sottoposto negli anni precedenti.
Conclude, infatti, la sentenza che “tale elemento fattuale induce a ritenere che, anche laddove il sig.X fosse stato correttamente informato sui rischi connessi al vaccino, si sarebbe comunque determinato nel senso di procedere alla somministrazione, in quelle medesime circostanze di tempo e di luogo”.
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Sentenza n. 12269/2017 pubblicata il 05/12/2017
N. R.G. 17381 /2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA – CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXX ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n . r.g. 17381 /2015 promossa da: XX e YY con il patrocinio dell’avv. WY, elettivamente domiciliati in MILANO, VIA xxxx presso il difensore
ATTORI
contro
ASL MILANO, con il patrocinio dell’avv. WX , elettivamente domicilia to in MILANO, CORSO xxxxx presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
- I fatti e le domande oggetto di causa .
Con atto di citazione regolarmente notificato, XX e YY convenivano in giudizio l’Azienda ASL di Milano, al fine di far valere iure hereditatis il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal padre XY, nonché, iure proprio, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della sola XX.
In particolare, le attrici deducevano che il 14.1.2013, XY, di anni 86 all’epoca dei fatti, si sottoponeva volontariamente a vaccinazione antinfluenzale presso il centro ASL di Milano Distretto 3, ove gli veniva somministrato il vaccino Vaxigrip J8412 -1.
Due settimane più tardi, il XY veniva ricoverato presso lo Stroke Unit dell’Istituto Clinico Città Studi di Milano (ICCS) per esser sottoposto ad accertamenti clinico -strumentali che portavano alla diagnosi di “Paraparesi conseguente alla poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria acuta (la sindrome di Guillain -Barré) in recente esecuzione di vaccinazione antinfluenzale”, successivamente confermata anche dall’Istituto Geriatrico Redaelli di Vimodrone, ove veniva sottoposto a trattamento riabilitativo dal 29.3.2013 al 28.6.2013, nonché dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile della ASL di Milano e dalla Commissione Medica Superiore INPS.
Il 18.12.2014, il signor XY veniva trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ICCS perché trovato in casa in stato di semi-incoscienza con ferita lacero-contusa all’arcata sopraciliare destra; a causa di una emorragia cerebrale, del tutto indipendente dalla sindrome precedentemente diagnosticatagli, il XY decedeva lo stesso giorno, presso il medesimo nosocomio.
La convenuta si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando i fatti ex adverso dedotti, sia in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico tra l’insorgenza della sindrome e la somministrazione del vaccino antinfluenzale, sia in ordine all’adempimento degli obblighi informativi da parte dei sanitari della ASL .
Il Giudice, preso atto della documentazione allegata dalle parti e vagliate le risultanze istruttorie, ammessa ed espletata una c.t.u. medico legale, tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
2. In diritto.
L’insorgenza della patologia quale “causa non imputabile” alla convenuta.
Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere integralmente rigettate per i motivi che seguono.
Preliminarmente è bene ricordare che, in tema di responsabilità contrattuale per danni derivanti dall’esercizio di attività medica, il paziente (o il suo successore universale) ha l’onere di dedurre “qualificate inadempienze” da parte del medico idonee a porsi come causa o concausa del danno alla salute; resta, invece, a carico del medico convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza, prudenza o perizia, possa essergli mosso, ovvero che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
A prescindere dalla assoluta genericità dell’allegazione di parte attrice in ordine all’inadempimento attribuito alla convenuta, nel caso di specie pare che il profilo di “colpa” che viene in rilievo concerne l’inosservanza di una generale regola cautelare di diligenza, prudenza e perizia, che avrebbe dovuto indurre i sanitari della ASL a non somministrare il vaccino Vaxigrip J8412 -1 al signor XY, posto che quest’ultimo versava in una condizione di “inidoneità fisica” legata alle sue precarie condizioni di salute (l’uomo, infatti, era affetto da circa venti anni da diabete mellito e portatore di cardiopatia aritmogena).
Parte attrice rilevava, inoltre, che tale effetto “indesiderato” (l’insorgenza della sindrome di Guillain -Barré ) poteva essere previsto e, dunque, evitato dai sanitari della ASL che effettuarono la vaccinazione.
Ebbene, la consulenza tecnica espletata in corso di causa (pienamente condivisa da questo giudice in quanto basata su un completo esame ed un obiettivo studio della documentazione in atti ), a firma del dott. XX , specialista in medicina legale , e del prof. YY, specialista in microbiologia clinica , ha consentito di accertare :
– in primo luogo, che non rilevano elementi di censura sull’operato dei sanitari della ASL di Milano, che correttamente somministrarono il vaccino al signor XY;
– in secondo luogo, che «Il Sig. XY, stante le sue condizioni di salute, era certamente da considerare un soggetto per il quale la vaccinazione antinfluenzale era consigliabile e non vi erano controindicazioni alla vaccinazione».
In termini strettamente giuridici, l’istruttoria ha consentito di appurare che non sussistono profili di colpa in capo alla struttura convenuta; che la patologia contratta dal XY costituisce un evento naturale, un “evento avverso” legato alla somministrazione del medicinale , dunque una causa esterna ed estranea non immediatamente riconducibile all’operato dei sanitari della ASL;
che tale causa costituisce un evento inevitabile, non prevenibile, sebbene astrattamente prevedibile alla luce degli studi epidemiologici citati nell’elaborato peritale, ove si precisa che « studi relativi agli Stati Uniti, Europa, Canada hanno fornito risultati vari e parzialmente contrastanti [in ordine alle cause della Sindrome di Guillain -Barré ], ma in generale è accettato il concetto che ci sia un aumento del rischio di sviluppare la SGB in seguito alla somministrazione di vaccini contro i virus antinfluenzali sia con adiuvanti che senza».
Ebbene, la sindrome che malauguratamente contraeva il signor XY non risulta ascrivibile alla condotta dei sanitari della ASL che – come accertato – correttamente procedevano alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, non essendovi controindicazioni al riguardo.
Ferma restando l’impossibilità di formulare un giudizio di “colpa” in capo alla convenuta, pare doveroso ricordare l’art. 1225 c.c., che attiene alla risarcibilità del danno ( presupponendo quindi che un inadempimento colpevole vi sia stato), laddove limita il quantum risarcibile a solo ciò che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione : in altri termini, quandanche vi fosse stato un inadempimento imputabile all’Ente convenuto, questo Giudice ritiene che il danno lamentato dalle attrici non avrebbe comunque potuto ottenere ristoro , considerata la (ragionevole ) imprevedibilità dell’ evento avverso alla luce dei dati statistici e probabilistici emersi dalla c.t.u. .
- Violazione del consenso informato.
Autonomia della libertà di autodeterminazione rispetto al bene salute.
Come accennato, in qualità di eredi legittimi, le attrici convenivano in giudizio la ASL di Milano chiedendo sia il risarcimento del danno alla salute, patito dal padre a causa dell’insorgenza della sindrome di Guillain -Barré , sia il risarcimento del danno per violazione del consenso informato, posto che, solamente dopo la somministrazione del vaccino e su espressa richiesta della figlia XX, i sanitari consegnavano al XY un foglio contenente informazioni generiche e lacunose sui rischi e benefici connessi alla vaccinazione .
Dal punto di vista giuridico è pacifico che il diritto all’autodeterminazione sia qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al diritto alla salute . La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione medica sia inadeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all’autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l’intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo. Mentre nel primo caso il consenso prestato dal paziente è irrilevante, poiché la lesione della salute si ricollega causalmente alla colposa condotta del medico nell’esecuzione della prestazione, nel secondo caso la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori ogni qual volta siano derivate conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) ricollegabili alla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato, benché non sussista anche una lesione del bene salute, ovvero se la lesione del bene salute non sia causalmente ricollegabile alla lesione del diritto all’autodeterminazione.
Ciò che, pertanto, merita tutela risarcitoria è il turbamento e la sofferenza patiti dal paziente, sottoposto ad un atto medico, a causa del quale si verifichino conseguenze del tutto inaspettate – perché non prospettate – ed, evidentemente, più difficilmente accettate (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 2847 del 2010).
Sotto quest’ultimo profilo, i giudici di legittimità hanno mirabilmente chiarito che «l’informazione cui il medico è tenuto in vista dell’espressione del consenso del paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel paziente l’accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di condivisione della stessa speranza del medico che tutto vada bene e che non si verifichi quanto di male potrebbe capitare, perché inevitabile. Il paziente che sia stato messo in questa condizione – la quale integra un momento saliente della necessaria “alleanza terapeutica” col medico – accetta preventivamente l’esito sgradevole e, se questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad incolpare il medico. Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto l’aspetto del difetto di informazione (salva la sua possibile responsabilità per avere, per qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male operato; ma si tratterebbe – come si è già chiarito – di un aspetto del tutto diverso, implicante una “colpa” collegata all’esecuzione della prestazione successiva). Ma se il paziente non sia stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità delle conseguenze verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente ».
Nella relazione medico -legale, i CTU riferiscono che il signor XY, all’epoca in cui veniva sottoposto a vaccinazione antinfluenzale, ricadeva nelle categorie di persone per le quali la vaccinazione antinfluenzale era maggiormente consigliata poiché vi era il rischio – per lo stesso – di sviluppare disturbi maggiori nel caso in cui avesse contratto l’influenza nel corso dell’inverno (relazione di CTU , p. 13 ).
Chiarito ciò sull’autonoma risarcibilità del danno conseguente alla lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, pare opportuno precisare che pure nell’ambito dei trattamenti sanitari c.d. volontari (tra i quali rientrano le vaccinazioni antinfluenzali, ancorché raccomandate dai medici o dal Ministero della Salute per i soggetti definiti “a rischio”), sussiste un insuperabile obbligo di acquisire il consenso del paziente, un consenso che deve essere il più possibile libero ed informato.
Come noto, il principio del consenso informato trova fondamento costituzionale nell’art. 32, in base al quale “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Qualsivoglia trattamento sanitario, dunque, deve essere espressione di un atto di volontà del paziente, ovvero espressione della libertà di autodeterminazione del singolo quale estrinsecazione del principio di libertà personale di cui all’art. 13 Cost., art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Con precipuo riferimento all’ambito medico -sanitario, si richiamano , inoltre , l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’Uomo e sulla Biomedica (firmata ad Oviedo nel 1997 e ratificata dall’Italia con Legge 28 marzo 2001 n. 145), ove è prescritto che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato”; l’art. 35 del Codice di deontologia medica, che sancisce il divieto di intraprendere o proseguire procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici “senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato”; la Legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario nazionale che, con riguardo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, prevede che essi “devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”, prescrizione – quest’ultima – che assume un valore ancor più pregnante per quanto concerne quei trattamenti (ivi comprese le vaccinazioni) su base volontaria, ove infatti vi è un interesse maggiore del paziente di conoscere, valutare e soppesare rischi, benefici ed eventuali alternative al trattamento medico cui ha deliberatamente scelto di sottoporsi.
Altrettanto significativo è l’art 20 del predetto Codice di deontologia medica, ove si afferma che: “La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonome e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”. Il consenso, pertanto, va esplicitato anche da parte di chi parrebbe già orientato verso una decisione e necessita di un supporto informativo per concretizzarla, senza contare che il colloquio informativo potrebbe indurre la persona ad astenersi dal sottoporsi alla vaccinazione, ancorché raccomandata.
Alla luce delle fonti normative nazionali e sovranazionali sopra richiamate, si può pacificamente affermare che l’atto di consenso – quale consapevole adesione al trattamento sanitario – è da considerarsi espressione dei diritti inviolabili alla salute e all’autodeterminazione del singolo, diritti che trovano un punto di convergenza nel più ampio e fondamentale diritto alla libertà personale.
Posto che non può esservi un consenso libero, personale e consapevole se non preceduto da una corretta ed adeguata informazione, in tema di vaccinazioni occorre che il medico/operatore sanitario, a seguito di una anamnesi vaccinale, renda note le seguenti circostanze: natura e scopo principale della vaccinazione; rischi diretti ed indiretti della malattia nei confronti della quale si raccomanda la vaccinazione; benefici della vaccinazione; rischi correlati alla vaccinazione medesima; tipologie di vaccini disponibili e relative caratteristiche; eventuali profili di resistenze alla vaccinazione; possibili ed eventuali alternative alla pratica vaccinale.
Per quanto concerne, in particolare, i rischi correlati alla vaccinazione, è appena il caso di precisare che il consenso informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito (o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento), poiché la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico (così si è espressa Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 19731 del 2014). Un’informazione corretta, veritiera, esaustiva, basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili nel momento in cui viene praticata la vaccinazione, costituisce, dunque, un obbligo del personale sanitario, funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, anche se del tutto indipendente dall’obbligo di eseguire correttamente la prestazione richiesta.
Occorre precisare, altresì, che l’informazione scritta deve considerarsi meramente integrativa e mai sostitutiva del colloquio tra il medico/operatore sanitario ed il paziente/utente, anche nel caso della vaccinazione. Per tale ragione, infatti, alla luce del quadro normativo sopra enunciato, deve ritenersi del tutto inconferente l’argomentazione utilizzata dalla difesa della convenuta, laddove riferisce sull’inesistenza di un obbligo di legge che prescrive l’acquisizione di un consenso scritto del vaccinando; come già detto, il consenso informato non è un atto che si conclude con una firma, bensì un percorso che si compone di diversi momenti che riguardano, in prima persona, l’operatore sanitario ed il paziente/utente, tra i quali si instaura la “relazione di cura”.
È, invece, pacifico che una similare informativa non sia stata resa a favore del signor XY, né prima della somministrazione del vaccino, né in un momento successivo (che, in ogni caso, sarebbe stato del tutto privo di utilità). Del pari, deve ritenersi inadeguato ed insufficiente ad una corretta informativa il foglio illustrativo redatto dalla ASL – ed affisso all’interno del centro vaccinale – sia nella parte in cui indica la possibilità per l’utente di richiedere informazioni “al medico di fiducia o agli operatori dei centri vaccinali “, sia nella parte in cui fornisce indicazioni erronee e fuorvianti del seguente tenore : “Diversi studi hanno dimostrato che il vaccino antinfluenzale non aumenta il rischio di contrarre una malattia neurologica come Sindrome di Guillain Barré, mentre è dimostrato che ammalarsi di influenza può causare questo tipo di malattia neurologica”. In merito a quest’ultima affermazione, infatti, i CTU rilevano come essa « omette di riportare che esiste un rischio di almeno 1 caso di SGB per ogni milione di vaccinati e, pur essendo vero che ammalarsi di influenza comporta un rischio più elevato di sviluppare la SGB, non è certo che il paziente senza vaccinarsi contragga sicuramente l’influenza, soprattutto nei periodi interpandemici quando le epidemie sono ridotte e coinvolgono un numero inferiore di soggetti »; inoltre, i CTU rilevano che «quanto riportato nel foglio illustrativo a proposito di eventi avversi da vaccinazione è una sintesi molto ridotta di quanto riportato nel foglio illustrativo del vaccino antinfluenzale Vaxigrip per la stagione 2014 -2015», risultando parimenti inadeguata l’indicazione delle possibili complicanze « comuni e rare da vaccinazione »
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, vi sono elementi sufficienti per poter affermare che, nel caso di specie, è mancata una adeguata informazione ed è parimenti mancato il consenso del signor XY all’atto medico che, invero, non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente dal paziente.
Così accertata la violazione dell’obbligo di consenso informato, occorre ora interrogarsi sulla risarcibilità del danno (non patrimoniale) conseguenza della lesione del diritto all’autodeterminazione . Come noto, le Sezioni unite della Suprema Corte (sentenze nn. da 26972 a 26974 del 2008) hanno stabilito che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico; ebbene, “anche in caso di sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione, per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere uno spazio risarcitorio ” (cfr . Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 2847 del 2010). Nel caso di specie, tuttavia, le attrici si sono limitate a dolersi delle carenti e non veritiere informazioni ricevute dal padre XY in sede di vaccinazione antinfluenzale – circostanza , peraltro , accertata nel presente giudizio -, ma non anche ad allegare, specificamente, in termini chiari ed univoci, il concreto pregiudizio che il padre avrebbe subito a causa di tale deficit informativo , così come non sono stati allegati elementi fattuali dai quali inferire tale danno in via presuntiva.
Per i motivi anzidetti, pur in presenza di un’informazione sicuramente inadeguata ed insufficiente da parte della ASL, la domanda attorea non può comunque essere accolta.
Per quanto concerne il danno alla salute, occorre preliminarmente osservare che l’esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino Vaxigrip J8412 -1 e l’insorgenza della sindrome di Guillain -Barré, con i conseguenti effetti invalidanti, è stata ampiamente affrontata dai CTU dott. xxxx e prof. xxxxx, che nella relazione tecnica, con specifico riferimento al caso del signor XY, affermano : «Sulla base di quanto esposto si può ragionevolmente ritenere che (…) la SGB, da cui lo stesso fu colpito subito dopo la vaccinazione antinfluenzale contenente antigeni del virus H1N1, possa essere conseguenza della vaccinazione medesima (….) », posto che « nel caso in esame non emergono fattori chiari per una causa alternativa », concludendo nel senso che la sindrome che colpì il signor XY è più probabilmente conseguenza della vaccinazione piuttosto che di cause alternative.
Ciò detto, occorre interrogarsi sull’eventuale risarcibilità del danno alla salute.
Rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del bene salute, occorre domandarsi, come in ogni valutazione controfattuale ipotetica, se la condotta omessa (e cioè la violazione degli obblighi informativi), ove fosse stata diligentemente tenuta, avrebbe evitato l’evento (e cioè l’insorgere della sindrome ed i correlativi patimenti); in altri termini, per ravvisare la sussistenza del nesso di causa tra l’omessa informazione da parte dei sanitari della ASL e lesione del bene salute per le – pure incolpevoli – conseguenze negative della vaccinazione, deve potersi affermare che il signor XY, ove correttamente informato sui rischi e benefici del vaccino, avrebbe rifiutato di sottoporvisi (giacché, diversamente, la condotta positiva omessa non avrebbe comunque evitato l’evento dannoso).
In ordine al relativo onere probatorio, la giurisprudenza ha più volte ribadito che esso, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente:
“(a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l’inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento;
(b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
(c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell’onere probatorio in funzione della “vicinanza” al fatto da provare induce alla medesima conclusione;
(d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un’eventualità che non corrisponde all’id quod plerumque accidit ” (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 2847 del 2010).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò risulta esser stato provato dalle attrici, essendosi limitate ad allegare – in termini ipotetici – la circostanza che il signor XY, laddove fosse stato diligentemente informato sui rischi e benefici della vaccinazione, « avrebbe potuto scegliere di non vaccinarsi ». Nella memoria di replica, parte attrice utilizza una diversa terminologia, che comunque non modifica la sostanza; in particolare si legge che «Se il sig. XY fosse stato correttamente informato sulle conseguenze della somministrazione del vaccino si sarebbe certamente rifiutato di sottoporsi a quella somministrazione, viste le gravi conseguenze che la sindrome di Guillain Barré gli ha provocato ».
Ebbene, pur essendo quest’ultimo assunto formulato in termini di certezza (non più in termini meramente probabilistici), l’onere della prova gravante sull’attore non può comunque ritenersi assolto, posto che il ragionamento logico -giuridico sotteso a tale assunto risulta viziato: la valutazione su ciò che il signor XY avrebbe scelto di fare, se fosse stato correttamente informato (sottoporsi o meno a vaccinazione) deve collocarsi nella dimensione spazio -temporale ove il consenso informato non veniva acquisito; in altri termini, si tratta di stabilire se il giorno in cui il XY, recatosi al la ASL per sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale, qualora fosse stato puntualmente informato della possibilità di contrarre la SGB, avrebbe deciso di non vaccinarsi (non ha, invece, alcun rilievo il fatto che il signor XY, avendo sperimentato su di sé le gravi conseguenze che la SGB gli ha provocato, non si sarebbe sottoposto a vaccino). In ogni caso, deve rilevarsi la circostanza – pacifica e non contestata – che il XY, in passato, e sicuramente nei due anni precedenti, si fosse sottoposto a vaccinazioni antinfluenzali; tale elemento fattuale induce a ritenere che, anche laddove il XY fosse stato correttamente informato sui rischi connessi al vaccino, si sarebbe comunque determinato nel senso di procedere alla somministrazione, in quelle medesime circostanze di tempo e di luogo.
Sul punto, paiono condivisibili le affermazioni dei CTU, che rilevano : «stante il notevole maggior rischio di SGB post -influenza rispetto al rischio di malattia post -vaccino, nonché il ragguardevole rischio in termini di numero di complicanze o decessi legate alla malattia influenzale nei soggetti anziani con patologie croniche (come nel caso di specie), risulta assai remota la possibilità che il sig. XY (…) potesse decidere di omettere la somministrazione del vaccino ».
In definitiva, non essendo stati addotti elementi sufficienti per ritenere, anche in via presuntiva, che il XY avrebbe rifiutato il vaccino se reso consapevole della possibilità di contrarre la sindrome di Guillain -Barré , la domanda attorea non può essere accolta.
Per quanto attiene le spese di lite, in ragione dell’accertato inadempimento delle obbligazioni relative al dovere di informazione (inadempimento che non ha portato all’accoglimento delle domande formulate da parte attrice solo per i diversi profili sopra individuati), può ritenersi sussistente una condizione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Del pari le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da XX e YY;
2) compensa le spese di lite e le spese di CTU tra le parti.
Milano, 4 dicembre 2017
Il Giudice
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