Ennesimo danno da vaccino riconosciuto in Italia.
Il Ministero della Salute rifiuta la richiesta di indennizzo per danni accertati da vaccino antiepatite A. La Corte di Cassazione inoltra gli atti alla Corte Costituzionale (Ordinanza 25697 pubblicata l’11 ottobre 2019).
Dopo 15 anni di iter giudiziario e 5 gradi di giudizio, approda in Corte Costituzionale il caso della giovane pugliese che ha contratto una grave malattia cronica autoimmune del tessuto connettivo (LES – lupus eritematoso sistemico) a causa del vaccino antiepatite A somministrato nel 2003 e 2004.
Dopo i primi due gradi di giudizio, che avevano portato al riconoscimento del nesso causale tra danno e vaccinazione ma non all’indennizzo, poiché la legge 210/92 non include l’antiepatite A tra le vaccinazioni coperte dall’indennizzo, la Corte di Cassazione nel 2015 rinvia gli atti nuovamente alla Corte di Appello di Lecce sulla scorta delle estensioni dell’indennizzo effettuate negli anni dalla Corte Costituzionale nei confronti di vaccinazioni non obbligatorie (antipolio antecedente al 1966, antiepatite B antecedente al 1991 e trivalente MPR).
La Corte d’Appello di Lecce accoglie i rilievi della Cassazione evidenziando l’ulteriore recente estensione dell’indennizzo ai danni da vaccinazioni non obbligatorie, ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n.268 del 22 novembre 2017 relativa alla vaccinazione antinfluenzale.
Il Ministero della Salute contesta nuovamente la decisione della Corte d’Appello, ammettendo il danno da vaccino ma continuando a sostenere l’inapplicabilità dei benefici della legge 210/92 per i danni da vaccino antiepatite A.
Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25697 pubblicata l’11 ottobre 2019, evidenzia che “nella vicenda in esame la vaccinazione antiepatite A risulta somministrata alla ricorrente a seguito di convocazione della ASL di Brindisi che la rappresentava non tanto come prestazione raccomandata, ma quasi come se fosse obbligatoria nell’ambito di una campagna di vaccinazioni avviata nel 1997”.
“Sembra dunque a questo Collegio che anche la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, ma fortemente incentivata dalla Regione Puglia, possa ricondursi alla sfera di applicabilità della L. n.210/92, rientrando a pieno titolo tra quelle raccomandate”.
La Cassazione, quindi, con l’ordinanza n.25697 pubblicata l’11 ottobre 2019, sospende il procedimento e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale che si dovrà esprimere sull’estensione dei benefici della legge 210/92 anche ai danni da vaccino antiepatite A, dichiarando incostituzionale l’art.1 comma 1 della legge nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antiepatite A.
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