CONTINUANO LE MINACCE A CHI ESPRIME IL DIRITTO DI SCELTA VACCINALE.
Che alcuni esponenti politici e istituzionali abbiano a cuore la maggior copertura vaccinale possibile tra gli operatori sanitari non c’è dubbio.
Che gli stessi conoscano i limiti delle applicazioni delle leggi che tuonando minacciosi menzionano, forse sì.
Le 3 leggi menzionate ( IL DECRETO LEGISLATIVO 81 SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, LA 24 DEL 2017 SULLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE IN AMBITO SANITARIO E L’ARTICOLO 129 DEL DECRETO LEGISLATIVO 106 DEL 2009 CHE HA SOSTITUITO L’ART.279 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ) non possono riguardare un trattamento sanitario che necessita invece di una legge di dettaglio per l’imposizione di un obbligo.
L’articolo 32 della Costituzione prevede che un trattamento sanitario possa essere previsto solo per legge.
È evidente che sia necessaria una legge specifica che consideri obbligatorio quel determinato trattamento sanitario.
Non è invece applicabile il decreto legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro, per la sua genericità, in quanto normativa sui principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non sufficiente per un trattamento sanitario sotto monitoraggio addizionale appena messo in commercio.
Un’applicazione estensiva di tali norme per fattispecie nuove e non disciplinate con precisione minerebbe le prerogative parlamentari previste dalla Costituzione e determinerebbe una grave ipotesi di incertezza del diritto censurata sia dalla Giustizia italiana che dall’Europa.