Lo scorso 13 novembre, il Segretario della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) Roberto Monaco è stato audito in Commissione Igiene e Sanità in Senato sul tema delle vaccinazioni (DDL 770). In quella sede, accompagnato dal virologo Prof. Giorgio Palù e dal responsabile dell’Ufficio Legislativo della FNOMCeo  Marcello Fontana, ha affermato tra l’altro “La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  sta puntando molto sulla comunicazione della scienza. Ha messo a disposizione di cittadini, medici e giornalisti il sito Dottoremaeveroche.it, con l’intento di contrastare le fake news con un’informazione comprensibile ma rigorosa scientificamente. Per quanto riguarda i giornalisti, già da tempo sta organizzando convegni congiunti, medici e giornalisti insieme, sulle principali tematiche scientifiche, dai vaccini, appunto, alle ‘bufale’ sulla salute, all’epidemiologia”.

In tutte queste campagne di comunicazione, però, nessun accenno è stato fatto ai danni da vaccino malgrado siano ben conosciuti ed evidenziati dallo stesso Marcello Fontana sul sito della FNOMCeO.

In un articolo del 2 marzo 2016 dal titolo “La patologia contratta da vaccinazione obbliga il Ministero della Salute al risarcimento”, il responsabile dell’Ufficio Legislativo della FNOMCeO cita l’ordinanza n. 3545/2016 della Corte di Cassazione, che ha accertato in via definitiva, come già confermato dal primo grado e dalla Corte di Appello, un caso di “cerebellite immunomediata con lieve ritardo delle acquisizioni psicomotoria” contratta a seguito di vaccinazioni (antipolio, anti DTP, antiepatite B e antimorbillosa).

Nel caso specifico del ricorso citato, il Ministero della Salute non cerca più di contestare il nesso causale tra la patologia e le vaccinazioni, ormai inequivocabile, ma chiede che sia la Regione (in questa vicenda la Regione Lombardia) a corrispondere l’indennizzo. Per converso, la famiglia del danneggiato chiede l’ulteriore indennizzo “una tantum”, previsto dalla legge e pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e la domanda di riconoscimento.

La Cassazione rigetta il ricorso del Ministero della Salute, ribadendo che nei confronti del Ministero della Salute e non della Regione “va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo” e accoglie invece il ricorso del danneggiato da vaccinazione.

 

FNOMCeO – La patologia contratta da vaccinazione obbliga il Ministero della Salute al risarcimento

Cassazione sez. VI Civile -L, ordinanza n.3545-2016