Il 20 gennaio 2006, i genitori della piccola G. si recano presso la Asl di Chiaravalle (Ancona) per sottoporla a vaccinazione trivalente MPR. La bambina aveva in precedenza sofferto di crisi convulsive febbrili e i medici le somministrano, contestualmente al vaccino MPR “Morupar”, il Fenobarbital, barbiturico a lunga durata d’azione usato come anticonvulsivante. Nei giorni successivi, la piccola sta male e viene ricoverata per oltre quaranta giorni, dal 3 febbraio al 16 marzo, all’ Ospedale Salesi di Ancona, con diagnosi di “necrolisi epidermica tossica – sindrome di Lyell, trombosi venosa profonda femorale ed iliaca”. Dopo poco, è nuovamente ricoverata per due mesi ad Ancona e al “Burlo Garofolo” di Trieste dove è sottoposta a due interventi chirurgici a livello inguinale. Emerge anche una difficoltà di deambulazione a causa di edema alla gamba e al piede sinistro.

Nel mese di ottobre 2006, i genitori chiedono l’indennizzo per danno da vaccinazione e a marzo del 2008 la Commissione Medico Ospedaliera di Chieti notifica il non accoglimento della domanda poiché la legge 210/92 non prevede alcun indennizzo per le vaccinazioni non obbligatorie.

I genitori di G. ricorrono in Tribunale e il Giudice del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Arianna Sbano, con ordinanza del 21 dicembre 2010 n.214, promuove il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale che, con sentenza n.107 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 maggio 2012, darà ragione ai genitori di G. ed estenderà l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 ai danneggiati da vaccinazione non obbligatoria MPR.

I Consulenti Tecnici nominati dal Tribunale stabilirono inequivocabilmente il nesso causale tra vaccino “Morupar” e la necrolisi epidermica tossica con trombosi venosa della femorale iliaca sinistra e la correlazione con i postumi residuati in capo alla minore “esiti di intervento di drenaggio di ascesso in fossa iliaca-regione inguinale sinistra in quadro di infezione delle pelvi con linfadenite reattiva secondaria ad artrite settica con persistenza di ostruzione della vena femorale comune ed iliaca, estrinsecantesi con edema dell’arto inferiore sinistro rispetto al controlaterale destro con plus di cm 2 alla coscia alla sura che si estende al piede”.

Inoltre, durante il procedimento, come riportato sia dal Tribunale di Ancona che dalla Corte Costituzionale, si evidenziò la pericolosità del vaccino MPR “Morupar”, ritirato dal commercio dall’AIFA il 16 marzo 2006, due mesi dopo la vaccinazione della piccola G., “in ragione della riconosciuta alta incidenza di effetti dannosi sulla salute umana, a seguito delle segnalazioni di reazioni allergiche manifestatesi a breve distanza dalla relativa somministrazione”.

Ordinanza n.214-2010 Tribunale di Ancona

Corte Costituzionale Sentenza 107 2012